Articolo 168 - CODICE PROCEDURA PENALE
((Per le notificazioni effettuate con modalita' telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non e' eseguita con modalita' telematiche, salvo)) quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 64/1994Depositata il 24/02/1994
ORD. 64/94. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E RELATA DI NOTIFICA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DELL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE DEGLI IMPUTATI STRANIERI RISPETTO A QUELLI ITALIANI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione sul presupposto che l'attivita' di assistenza svolta dall'interprete a favore dell'indagato in base all'art. 143, primo comma, cod. proc. pen., interpretato in connessione con l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ricomprende, fra l'altro, la traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di citazione a giudizio. - S. n. 10/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 168
- codice di procedura penale-Art. 555
- codice di procedura penale-Art. 148, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 10
- legge-Art.
- decreto legge-Art. 5
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.