Articolo 351 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.