Articolo 337 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 115/2004Depositata il 08/04/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 337 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla «sottoscrizione autentica» del querelante, precludendo in tal modo al giudice di ritenere comunque provata l?originaria volontà della persona offesa di sporgere querela anche nel caso in cui tale volontà, sia pure espressa mediante un atto recante una sottoscrizione non autenticata, risulti poi effettivamente confermata in dibattimento. Ed infatti analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 287 del 1995, in base al rilievo che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l?autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell?atto», mentre per quanto riguarda la pretesa lesione dell'art. 3 Cost., il rimettente pone erroneamente sullo stesso piano i requisiti formali della querela, tra i quali, allorché l?atto non venga presentato personalmente dal querelante, rientra la sottoscrizione autenticata, e il suo contenuto sostanziale, che deve appunto esprimere la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l?autore del reato, volontà il cui accertamento presuppone che l?atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge. ? Per il precedente specifico v. la sentenza n. 287/1995.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 337
Parametri costituzionali
Pronuncia 287/1995Depositata il 29/06/1995
Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 409
- codice di procedura penale-Art. 337, comma 1
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.