Pronuncia 287/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Lavarini Francesco iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito: Thu Jun 29 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 287/95. PROCESSO PENALE - QUERELA - FORMALITA' - QUERELA RECAPITATA DA UN INCARICATO O SPEDITA PER POSTA IN PIEGO RACCOMANDATO - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - INTEGRA UNA RAGIONEVOLE CAUTELA INTESA A RENDERE CERTI SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA DELLA LESIONE, DEDOTTA DAL GIUDICE 'A QUO', DEL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 409
- codice di procedura penale-Art. 337, comma 1
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art.