Pronuncia 287/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Lavarini Francesco iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Thu Jun 29 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 287/95. PROCESSO PENALE - QUERELA - FORMALITA' - QUERELA RECAPITATA DA UN INCARICATO O SPEDITA PER POSTA IN PIEGO RACCOMANDATO - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - INTEGRA UNA RAGIONEVOLE CAUTELA INTESA A RENDERE CERTI SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA DELLA LESIONE, DEDOTTA DAL GIUDICE 'A QUO', DEL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti

Norme citate