Articolo 544 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 364/1993Depositata il 30/07/1993
La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, puo' essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilita' che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalita' relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perche' posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura penale-Art. 544
- decreto-legge-Art. 6
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 72
- legge-Art. 8
- legge-Art. 7
- Costituzione-Art. 77
Pronuncia 364/1993Depositata il 30/07/1993
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - costituente sul punto "diritto vivente" - in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991) pur in mancanza di un coordinamento formale, anche l'art. 548, secondo comma, st. codice, deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' formulate nei confronti del citato art. 6 (per lamentata contrazione, a scapito dell'imputato presente alla lettura del dispositivo ma ignaro della data del deposito, del termine per impugnare, e ingiustificata disparita' di trattamento del medesimo rispetto all'imputato contumace, per il fatto che a quest'ultimo, in ogni caso, va dato avviso del deposito dei motivi) censure basate entrambe sul non piu' condivisibile presupposto che anche dopo la modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., l'avviso di deposito debba essere comunicato all'imputato presente solo dopo il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo, (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133). - cfr. Cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art.
- codice di procedura penale-Art. 544, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.