Articolo 317 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 429/1998Depositata il 23/12/1998
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97 Cost., che non e' invocabile in relazione alla disciplina del processo - la natura di atti fisiologicamente <<a sorpresa>> delle misure cautelari, qual e' appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame. Peraltro - posto che la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno e dell'altro procedimento sia, di per se', indice di irragionevolezza o di lesione del principio di eguaglianza - la disciplina per l'applicazione del sequestro conservativo civile non puo' essere assunta come 'tertium comparationis' del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale. - <<In tema di inesigibilita' del contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati dell'elemento della "sorpresa", allorche' il recupero della dialettica processuale e' assicurato da strumenti di controllo successivo>>, v., 'ex plurimis', S. n. 63/1996. - Sulla piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a a quello civile, v., da ultimo, S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998. - Sul sequestro conservativo nel codice di procedura penale del 1930, v. S. n. 26/1973, 'ex multis'. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 317, comma 1
Parametri costituzionali
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