Articolo 550 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 182/2009Depositata il 19/06/2009
Processo penale - Limitazione dei casi di citazione diretta in giudizio, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., alle contravvenzioni ovvero ai delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva - Necessità, negli altri casi, di procedere all'udienza preliminare - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di un intervento manipolativo di sistema, estraneo all'ambito della giustizia costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, stesso codice. Il rimettente, infatti, viene, in sostanza, a chiedere di sopprimere l'istituto del'udienza preliminare, così invocando un intervento manipolativo di sistema estraneo all'ambito della giustizia costituzionale. Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenza n. 175/2004, ordinanze n. 359/2004 e n. 305/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 550, comma 1
- codice di procedura penale-Art. LIBRO V, TITOLO IX
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.