Articolo 373 - CODICE PROCEDURA PENALE
delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo III del libro II.
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Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.
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Alla documentazione delle attivita' di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.