Articolo 624 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non puo' trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalita' la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva e' infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralita' di soluzioni e modalita' attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita' nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti
La questione di costituzionalita' degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen., sollevata nella parte in cui non prevedono che in caso di rinvio dalla Corte di cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che e' competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio, si traduce in realta' nella richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio "a quo", e cioe' di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. D'altra parte, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, dalla autorita' di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia di competenza discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massime A e B. Sulla prima parte della massima, v. S. n. 247/1995 e O. n. 410/1994 e 44/1994; sulla seconda, v. S. nn. 25/1989, 237/1976, 216/1976, 132/1970, 51/1970. red.: G. Conti