Pronuncia 294/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Greco Michele, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 294/95 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - PRINCIPIO DI IRREVOCABILITA' E INCENSURABILITA' DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - FINALITA' - E' QUELLA DI EVITARE LA PERPETUA ZIONE DEI GIUDIZI E DI ASSICURARE LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE - RICONDUCIBILITA' DI ESSO ALLA FUNZIONE DI GIUDICE ULTIMO DELLA LEGITTIMITA' AFFIDATA ALLA CASSAZIONE DALL'ART. 111 COST.

Come la Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di affermare, il principio della irrevocabi lita' ed incensurabilita' delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conse guire un accertamento definitivo - il che costi tuisce, del resto, lo scopo stesso dell'attivita' giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche -, e' pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimita' affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione. - V. massime B e C. V. S. nn. 247/1995, 21/1982, 136/1972, 51/1970, 50/1970. red.: G. Conti

Parametri costituzionali

SENT. 294/95 B. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE EMESSE 'DE PLANO' RITENUTE LESIVE DI DIRITTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI UN IMPUGNATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI RETTIFICAZIONE DI ERRORI - CENSURA COMPORTANTE LA RICHIESTA DI INTRODUZIONE NEL SISTEMA PRO CESSUALE DI UN MEZZO STRAORDINARIO DI IMPUGNAZIONE - SCELTA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non puo' trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalita' la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva e' infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralita' di soluzioni e modalita' attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita' nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti

SENT. 294/95 C. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO PARZIALE CON RINVIO - EFFETTO DEL VENIR MENO IN UN PROCESSO CUMULATIVO DELL'ELEMENTO COMPONENTE CHE AVEVA DETERMINATO LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE CHE IL RINVIO DEBBA ESSERE FATTO AL GIUDICE COMPETENTE PER L'IMPUTATO E PER IL REATO OGGETTO DEL RINVIO E NON AL GIUDICE DELL'ORIGINARIO PROCESSO CUMULATIVO ORMAI VENUTO MENO - CENSURA COMPORTANTE L'ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI UN COMPITO DI REVISIONE IN GRADO ULTERIORE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI CHE TENDONO A RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA COMPETENZA ATTRIBUITA NEL CASO CON CRETO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di costituzionalita' degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen., sollevata nella parte in cui non prevedono che in caso di rinvio dalla Corte di cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che e' competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio, si traduce in realta' nella richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio "a quo", e cioe' di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. D'altra parte, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, dalla autorita' di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia di competenza discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massime A e B. Sulla prima parte della massima, v. S. n. 247/1995 e O. n. 410/1994 e 44/1994; sulla seconda, v. S. nn. 25/1989, 237/1976, 216/1976, 132/1970, 51/1970. red.: G. Conti