Articolo 556 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sul rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione difensiva "emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione". Un simile giudizio, infatti, attiene al merito della reiudicanda , laddove, invece, la questione investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della decisione, del material investigativo prodotto dalla difesa
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive. Sul principio del contraddittorio quale "metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", vedi, citata, sentenza n. 32/2002. Sulla dimensione "oggettiva" del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 440/2000. Sulla correlazione tra profilo oggettivo e soggettivo del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 117/2007. Sul principio del contraddittorio inteso, nel momento genetico della prova, quale strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato, vedi, citata, sentenza n. 29/2009. Sulle ragionevoli limitazioni del principio di parità delle parti, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26/2007. Sulla natura "a prova contratta" del rito abbreviato, vedi, citata, ordinanza n. 182/2001.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo , determinando l'incompatibilità del giudicante.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, la questione muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di "rinnovazione" della domanda già rigettata dal GIP o dal GUP, ma la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la celebrazione del giudizio osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione. D'altra parte, appare erroneo il presupposto che, nel giudizio a citazione diretta, l'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato sarebbe sottratta ad ogni forma di sindacato, dal momento che, per giurisprudenza di legittimità costante, il fondamento della decisione preclusiva deve essere valutato in ogni successiva occasione in cui il giudice determini o verifichi la quantificazione della pena, a partire dalla deliberazione della sentenza di condanna ad opera dello stesso giudice per proseguire in fase di gravame. - Sul meccanismo di "rinnovazione" della domanda di abbreviato rigettata dal GIP o dal GUP v., citata, sentenza n. 169/2003. - V., altresì, citata, ordinanza n. 101/2002.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell?art. 464, in quanto richiamato dall?art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all?opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all?interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.