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Pronuncia 184/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di B.S. con ordinanza dell'11 aprile 2007, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'art. 556, comma 1», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sul rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso di indicare se dagli atti di investigazione difensiva "emergessero fatti capaci di determinare in qualche modo, ove creduti, il giudizio sull'imputazione". Un simile giudizio, infatti, attiene al merito della reiudicanda , laddove, invece, la questione investe il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzabilità, ai fini della decisione, del material investigativo prodotto dalla difesa

Processo penale - Giudizio abbreviato - Atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti - Utilizzabilità in assenza di situazioni di deroga al contraddittorio - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e nella parità delle armi - Asserita violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato riguardo ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo - Dedotta incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato - Esclusione - Non fondatezza della questione

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1- bis , cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive. Sul principio del contraddittorio quale "metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio", vedi, citata, sentenza n. 32/2002. Sulla dimensione "oggettiva" del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 440/2000. Sulla correlazione tra profilo oggettivo e soggettivo del contraddittorio, vedi, citata, sentenza n. 117/2007. Sul principio del contraddittorio inteso, nel momento genetico della prova, quale strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato, vedi, citata, sentenza n. 29/2009. Sulle ragionevoli limitazioni del principio di parità delle parti, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 320 e n. 26/2007. Sulla natura "a prova contratta" del rito abbreviato, vedi, citata, ordinanza n. 182/2001.