Articolo 348 - CODICE PROCEDURA PENALE
Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
((
Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
))
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 435/1996Depositata il 30/12/1996
ORD. 435/96. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - ESPERIBILITA' - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO E QUINDI, SOSTANZIALMENTE, ALLE SUE SCELTE DISCREZIONALI CIRCA L'INDIRIZZO DA DARE IN MANIERA PIU' O MENO APPROFONDITA, ALLE INDAGINI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 27 E 101 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, avendo il giudice 'a quo' omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, e di esporre le ragioni che lo hanno portato a promuovere l'incidente, limitandosi ad enunciare le disposizioni costituzionali che si assumono violate, non e' possibile valutare ne' la rilevanza, ne' i termini e i profili delle proposte censure. - Cfr., fra molte, O. n. 229/1996 e S. n. 79/1996. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 348
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.