Articolo 284 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 326/2013Depositata il 27/12/2013
E' manifestamente inammissibile, perché priva di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5- bis , cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione. Infatti, considerato che i reati per i quali si procede nel processo principale sono stati commessi entro il termine di cinque anni computato dal giorno dell'evasione, l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun rilievo in detto giudizio, poiché l'applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il dies a quo fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna. - Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel caso in cui l'accoglimento della questione non abbia alcun rilievo nel giudizio a quo , v. la citata ordinanza n. 315/2012.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 284, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 365/2004Depositata il 26/11/2004
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell?art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che ?non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede?. Il giudice ?a quo?, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, che si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, impedendo così alla Corte di esercitare la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. - V. ordinanze citate nn. 309 e 291/2004.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 284, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 130/2003Depositata il 16/04/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui preclude il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per il quale si procede. Infatti: a) non può ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta necessaria, ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, né si può disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge; b) non subisce alcuna limitazione il diritto alla salute, essendo previsto un sistema cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi. - In una prospettiva analoga, riferita all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., v. citata ordinanza n. 40/2002.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 284, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 532/2002Depositata il 18/12/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 13, secondo comma, 27, terzo comma e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, il giudice possa autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto per esercitare un'attività lavorativa soltanto qualora l'imputato stesso "non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" ovvero "versi in situazione di assoluta indigenza". La pretesa irragionevole disparità di trattamento che sarebbe dato riscontrare, infatti, tra la disciplina denunciata e quella prevista per chi è detenuto in carcere o dettata in tema di "detenzione domiciliare del condannato" è fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee non soltanto quanto ai relativi 'status' (da un lato l'imputato sottoposto a misura cautelare e dall'altro il condannato in fase di esecuzione della pena) ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di coercizione, in vista della possibilità di svolgere una attività lavorativa. La funzione rieducativa ? cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario ? risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i 'pericula libertatis' previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza. Rientra, d'altra parte, nella sfera della discrezionalità legislativa bilanciare l'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, con la specifica natura e funzione delle singole misure di cautela personale; con l'ovvio limite del rispetto del principio di ragionevolezza, che nella specie ? venendo in discorso una misura equiparata in tutto e per tutto alla custodia cautelare in carcere ? non può ritenersi in alcun modo vulnerato. ? Sul principio secondo cui la finalità rieducativa è assegnata, accanto ad ogni pena, "anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario", citata, di rinvio, la sentenza n. 173/1997. ? Sulla distinzione tra la detenzione domiciliare e l'istituto, apparentemente "simile", degli arresti domiciliari, menzionata la sentenza n. 165/1996.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 284, comma 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.