Pronuncia 364/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60 (Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare), convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare), che ha modificato l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, in rapporto al disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c), dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Anna Maria Damigella, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito: Fri Jul 30 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 364/93 A. PROCESSO PENALE - SENTENZA CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE, DA TRENTA A QUINDICI GIORNI, DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - ADOZIONE DI TALE MODIFICA CON DECRETO-LEGGE (REGOLARMENTE CONVERTITO) - MANCATA OSSERVANZA DELLA SPECIALE PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE DI DELEGA PER LE INTEGRAZIONI E CORREZIONI, NEL PRIMO TRIENNIO DI VIGENZA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI MODIFICARE LA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE DI PROCEDURA PENALE ANCHE CON I NORMALI MEZZI DI NORMAZIONE PRIMARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura penale-Art. 544
- decreto-legge-Art. 6
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 72
- legge-Art. 8
- legge-Art. 7
- Costituzione-Art. 77
SENT. 364/93 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO PRESENTE - SENTENZA DIBATTIMENTALE CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEI MOTIVI DA TRENTA A QUINDICI GIORNI - MANCATO COORDINAMENTO FORMALE CON L'ALTRA NORMA DEL CODICE PER CUI DEL DEPOSITO DEI MOTIVI VA DATO AVVISO ALLE PARTI SOLO SE AVVENUTO OLTRE I TRENTA GIORNI - CONSEGUENTE LAMENTATA CONTRAZIONE DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE, CON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, AL RIGUARDO, RISPETTO ALL'IMPUTATO CONTUMACE - QUESTIONI FORMULATE IN BASE A PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUPERATO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art.
- codice di procedura penale-Art. 544, comma 2