Pronuncia 364/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60 (Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare), convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare), che ha modificato l'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale, in rapporto al disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c), dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Anna Maria Damigella, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Fri Jul 30 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 364/93 A. PROCESSO PENALE - SENTENZA CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE, DA TRENTA A QUINDICI GIORNI, DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - ADOZIONE DI TALE MODIFICA CON DECRETO-LEGGE (REGOLARMENTE CONVERTITO) - MANCATA OSSERVANZA DELLA SPECIALE PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE DI DELEGA PER LE INTEGRAZIONI E CORREZIONI, NEL PRIMO TRIENNIO DI VIGENZA, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI MODIFICARE LA LEGGE DI DELEGA PER IL CODICE DI PROCEDURA PENALE ANCHE CON I NORMALI MEZZI DI NORMAZIONE PRIMARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, puo' essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilita' che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalita' relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perche' posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 364/93 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO PRESENTE - SENTENZA DIBATTIMENTALE CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RIDUZIONE DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEI MOTIVI DA TRENTA A QUINDICI GIORNI - MANCATO COORDINAMENTO FORMALE CON L'ALTRA NORMA DEL CODICE PER CUI DEL DEPOSITO DEI MOTIVI VA DATO AVVISO ALLE PARTI SOLO SE AVVENUTO OLTRE I TRENTA GIORNI - CONSEGUENTE LAMENTATA CONTRAZIONE DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE, CON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, AL RIGUARDO, RISPETTO ALL'IMPUTATO CONTUMACE - QUESTIONI FORMULATE IN BASE A PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUPERATO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - NON FONDATEZZA.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione - costituente sul punto "diritto vivente" - in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991) pur in mancanza di un coordinamento formale, anche l'art. 548, secondo comma, st. codice, deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' formulate nei confronti del citato art. 6 (per lamentata contrazione, a scapito dell'imputato presente alla lettura del dispositivo ma ignaro della data del deposito, del termine per impugnare, e ingiustificata disparita' di trattamento del medesimo rispetto all'imputato contumace, per il fatto che a quest'ultimo, in ogni caso, va dato avviso del deposito dei motivi) censure basate entrambe sul non piu' condivisibile presupposto che anche dopo la modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., l'avviso di deposito debba essere comunicato all'imputato presente solo dopo il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo, (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133). - cfr. Cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992.

Norme citate