Pronuncia 408/2005

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 25 giugno e del 16 ottobre 2003 dal Tribunale di Napoli  sezione per il riesame sugli appelli proposti da R. F. e da L. P., iscritte ai nn. 1031 del registro ordinanze 2003 e 13 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Thu Nov 03 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 408/05. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - TERMINI DI DURATA - COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE EMESSE PER PIÙ REATI NON LEGATI DA CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DEI TERMINI DALLA PRIMA ORDINANZA, IN CASO DI ACCERTATA SUSSISTENZA DI IDONEI INDIZI DI COLPEVOLEZZA GIÀ AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE RISERVA ALLA LEGGE LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - DIPENDENZA DELLA DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE NON DA UN FATTO OBIETTIVO, MA DA UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DEI TITOLARI DEL POTERE CAUTELARE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Il regime di garanzia (meccanismo legale di retrodatazione automatica dei termini) approntato dal legislatore nel caso in cui tra i diversi titoli sussista un nesso di connessione qualificata, dovrà operare anche in tutti i casi di reati diversi non avvinti da una connessione “qualificata”, purché al momento dell’emissione della prima ordinanza, siano desumibili dagli atti gli elementi che legittimano l’emissione delle ordinanze successive, non potendo, la durata della custodia, dipendere da una imponderata valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”.

Parametri costituzionali