Pronuncia 435/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, quarto e quinto comma, e dell'art. 602, secondo comma, del codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e art. 245 delle norme transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Aloia Filippo ed altra, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Wed Oct 10 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 435/90 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - ACCORDO SULL'ACCOGLIMENTO IN TUTTO O IN PARTE DEI MOTIVI CON RINUNCIA AGLI ALTRI - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ANCHE NEI CASI IN CUI DEBBA DECIDERSI SULLA RESPONSABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 245, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 602, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 6
- legge-Art. 2