Pronuncia 435/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, quarto e quinto comma, e dell'art. 602, secondo comma, del codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e art. 245 delle norme transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Aloia Filippo ed altra, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Wed Oct 10 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 435/90 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - ACCORDO SULL'ACCOGLIMENTO IN TUTTO O IN PARTE DEI MOTIVI CON RINUNCIA AGLI ALTRI - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ANCHE NEI CASI IN CUI DEBBA DECIDERSI SULLA RESPONSABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.

Parametri costituzionali

SENT. 435/90 B. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PRINCIPIO O DIRETTIVA DI CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE.

Dalla previsione, nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' corretto dedurre che esso sia espressione di un principio o criterio direttivo di carattere generale, trattandosi di una direttiva cosi' specifica da potersi definire "norma di dettaglio".

SENT. 435/90 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - RILEVANZA DEL RUOLO RICONOSCIUTO ALL'ACCORDO DELLE PARTI NELLA LEGGE DELEGA - IMPLICAZIONI - LIMITI.

Il ruolo pur rilevante che l'accordo delle parti ha secondo la legge delega, nella configurazione di vari istituti previsti ai fini di semplificazione, se vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione dell'appello in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 599, ne sia configurato un altro che, essendo basato su tale accordo, puo' comunque risultare di ulteriore semplificazione - in quanto puo' prescindere dall'instaurazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 127 -, non e' sufficiente, invece, a far ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.

SENT. 435/90 D. PROCESSO PENALE - APPELLO - RITO CAMERALE - LIMITI - QUESTIONI ATTINENTI ALLA RICORRENZA DI CIRCOSTANZE ATTENUNATI (NON GENERICHE) OD AGGRAVANTI - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.

Di fronte alla precisa volonta' del legislatore delegante di delimitare rigorosamente i casi di decisione in camera di consiglio degli appelli, e' d'uopo ritenere che, se si e' escluso (art. 2, dirett. 93, legge n. 81 del 1987) che potessero decidersi in tale sede le questioni attinenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti (non generiche) od aggravanti, a maggior ragione lo si deve escludere quando si tratti di decidere sulla sussistenza o meno del (o dei) reati attribuiti all'imputato ovvero sul riconoscimento di cause di esclusione dell'antigiuridicita' o della punibilita'.