Pronuncia 231/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 aprile 2003, iscritta al n. 905 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Fri Jul 16 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Detenzione a fini estradizionali - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata lesione del principio solidaristico, del principio di uguaglianza, della garanzia inviolabile della libertà personale, dei principi in tema di riparazione degli errori giudiziari - Non fondatezza della questione.

L’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione, è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale, quali l’art. 2, n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, dove si enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; ovvero come l’alinea dell’art. 2 della citata legge delega, il quale stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell’art. 5, paragrafo cinque, e nell’art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione. – Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003 e n. 230/2004.