Pronuncia 460/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 460/95. PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI POSSIBILE TURBATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO - RICHIESTA - COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER MOTIVI ANCHE SOLO IN APPARENZA NUOVI - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI IN CASO DI RIPETUTE REITERAZIONI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI UN SINDACATO DEL GIUDICE DI MERITO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RITENUTA IMPRECISIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA, NON ESSENDO STATO COINVOLTO L'ART. 47 COD. PROC. PEN. - INIDONEITA' DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE A GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE OLTRE IL MOMENTO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, comma 2, cod. proc. pen., in quanto permettono all'imputato di riproporre 'ad libitum' la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, cosi' favorendo il decorso del termine di prescrizione. Pur non potendosi ignorare gli inconvenienti lamentati dal giudice 'a quo', deve rilevarsi che la denuncia della normativa processuale non coinvolge l'art. 47 cod. proc. pen., che e' la norma che preclude al giudice, in presenza di una richiesta di rimessione, di pronunciare sentenza, e soprattutto che l'invocato principio costituzionale e' inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero, l'efficienza del processo penale, che pure e' bene costituzionalmente protetto. Tanto non preclude la possibilita' di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. 280/1995. red.: G. Conti

Parametri costituzionali