Pronuncia 265/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Antimi Marco, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 77 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Wed Jun 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 265/91. A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL P.M. - INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE ALLE INDAGINI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PIENA CORRISPONDENZA DELLA NORMA DEL CODICE AI PRINCIPI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).

Parametri costituzionali

SENT. 265/91 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL P.M. - INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE ALLE INDAGINI - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - FORMALE E SOSTANZIALE DIFFERENZIAZIONE DALL'INTERROGATORIO, CONFRONTO E ISPEZIONE - FUNZIONE NON PROBATORIA DELL'ATTO, MERAMENTE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal P.M. in fase di indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale cioe' finalizzata alla prosecuzione delle stesse; ne' la presenza della difesa incide sul valore degli atti compiuti rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice. Peraltro, in talune ipotesi (come nel caso di specie: individuazione della persona sottoposta alle indagini) data la natura dell'atto e' del tutto impossibile realizzare l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioe' di avere materialmente identificato la persona che sara' poi, solo a partire da quel momento, "sottoposta alle indagini". Pertanto non puo' dirsi violato ne' il diritto di difesa dell'indagato, ne' il principio di parita' delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Parametri costituzionali