Pronuncia 336/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento di esecuzione della rogatoria internazionale nel procedimento penale a carico di Oscar Sporchia ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996 Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Carlo Mezzanotte
Data deposito: Tue Oct 08 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 336/96. PROCESSO PENALE - ROGATORIA PASSIVA - ARTT. 723, CO. 1, E 725, CO. 2, COD. PROC. PEN. - ATTIVITA' ROGABILI DA AUTORITA' STRANIERE - ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE PROBATORIA - POSSIBILITA' DI ROGARE NON SOLO SPECIFICI ATTI MA ANCHE ATTIVITA' DI INDAGINE DISCREZIONALI E GENERALIZZATE - ATTRIBUZIONE DELL'ESECUZIONE DELLA ROGATORIA AL GIUDICE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE CONCERNENTI LA DIVERSA POSIZIONE DEL GIUDICE RISPETTO AL PUBBLICO MINISTERO NONCHE' DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. PER AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - RINVIO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE, IN MATERIA DI ROGATORIE, ALLE NORME INTERNAZIONALI - INESISTENZA DI NORME INTERNAZIONALI CHE IMPONGANO VINCOLI IN ORDINE AGLI ORGANI COMPETENTI PER LE ROGATORIE - SCELTA NON IRRAGIONEVOLE NE' CONTRASTANTE CON LE GARANZIE DELLA DIFESA DEL LEGISLATORE ITALIANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2