Pronuncia 464/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta notificato l'8 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della restituzione all'autorità giudiziaria, per inosservanza dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993; Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino per la Camera dei deputati;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera il 1 aprile 1993 e concernente la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Fri Dec 24 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 464/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO SORTO IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, DALLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE INDAGATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ORGANO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL CONFLITTO SOLLEVATO - FATTISPECIE.

Nel quadro della posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero rispetto ad ogni altro potere, l'ufficio del p.m. territorialmente e funzionalmente competente deve ritenersi abilitato a decidere - con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa - in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale; detto ufficio e' quindi legittimato a proporre conflitto di attribuzione in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, non essendo rinvenibile, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, un "organo di vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del p.m. sono inquadrati. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione al provvedimento con cui la stessa Camera, senza decidere sul merito, aveva restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione di istituzionale indipendenza del p.m., v. S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991.

Norme citate

  • deliberazione della Camera dei deputati-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 464/93 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - CONFLITTO PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL PROCURATORE AGGIUNTO, ANZICHE' DEL PROCURATORE TITOLARE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE, IN QUANTO IL RICORSO RISULTA FORMULATO D'INTESA CON IL PROCURATORE TITOLARE, NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI SUPPLENZA.

Il ricorso per conflitto di attribuzione sottoscritto dal Procuratore della Repubblica aggiunto, anziche' dal Procuratore titolare, deve ritenersi riferibile alla Procura di cui reca l'intestazione, ove - come nel caso di specie - risulti che esso e' stato formulato dal Procuratore aggiunto, d'intesa con il titolare, nell'esercizio del potere di supplenza, 'ex' art. 109, r.d. n. 12 del 1941. (Nella specie, respingendo l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta a seguito della deliberazione della Camera di rinviare al p.m. gli atti relativi alla richiesta di auorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti).

Norme citate

  • deliberazione della Camera dei deputati-Art.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 37
  • regio decreto-Art. 109

SENT. 464/93 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - SOPRAVVENUTA ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE DELLE PARTI AD OTTENERE UNA PRONUNCIA DI MERITO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari (conservandola solo in ordine all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare, alle intercettazioni telefoniche, alla detenzione o a qualsiasi altra privazione della liberta' personale) - e' venuto a cadere ogni ostacolo all'attivazione del procedimento penale per i fatti-reato in relazione ai quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta aveva richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti; pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla medesima Procura nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima aveva restituito gli atti al p.m. per essere stata presentata la richiesta oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.

Norme citate

  • deliberazione della Camera dei deputati-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 464/93 D. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL P.M. - TERMINE DI GIORNI TRENTA DALL'ISCRIZIONE DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROSPETTATA, IN VIA SUBORDINATA, NEL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO - CONSEGUENTE ASSORBIMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'.

In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di improcedibilita' del conflitto di attribuzione sorto, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti al p.m., senza decidere sul merito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti, presentata oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., resta assorbita la questione di costituzionalita' relativa a detto articolo, prospettata in via subordinata dalla Procura ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 25, 68, comma secondo, 109 e 112 Cost..

SENT. 464/93 E. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - ASSENZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO DEL SUDDETTO PARLAMENTARE - ESCLUSIONE DI ALCUNA PRONUNCIA AL RIGUARDO.

Nel sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta non ha formulato alcuno specifico motivo di impugnativa riferito alla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, sicche' nessuna pronuncia va adottata con riguardo ad essa.

Norme citate

  • deliberazione della Camera dei deputati-Art.

Parametri costituzionali