Pronuncia 409/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.146 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Tue Jul 31 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 409/90. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - IPOTESI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER ESSERE IGNOTO L'AUTORE DEL REATO - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DEL G.I.P. DI INDICARE ULTERIORI INDAGINI AL PUBBLICO MINISTERO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).