Pronuncia 108/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Faraci Giovanni, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al pubblico ministero e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per la definizione del giudizio in corso; che a tal proposito il tribunale rimettente osserva che, a differenza di quanto prevedeva l'art. 458 del codice di procedura penale del 1930, l'assenza di una disciplina che regoli le possibili interferenze tra procedimento in corso e giudizio sulla falsità della testimonianza e la mancanza di una norma generale che consenta la sospensione del processo in presenza di pregiudiziale penale, obbligano il giudice a proseguire il dibattimento fino alla sentenza, "anche nel caso in cui si riveli assolutamente necessario l'accertamento sulla falsità del teste, che rimane rimesso ad un eventuale e separato procedimento", sicché, ove l'imputazione si fondi su dichiarazioni di una persona e questa non le confermi in sede di esame testimoniale, il giudizio, non potendo essere sospeso, non potrà che concludersi con una sentenza assolutoria, "destinata a rimaner ferma, quand'anche venisse poi accertato che la mancata conferma fosse dovuta all'opera di intimidazione o subornazione posta in essere dall'imputato o da terzi"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, cosicché a seguito della caducazione del divieto ivi enunciato, si è resa ammissibile la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni; che, con sentenza n. 255 del 1992, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale del quarto comma del medesimo articolo nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero; che il medesimo art. 500 del codice di procedura penale è stato successivamente sostituito ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilendosi, nel quarto e quinto comma, che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità o risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame; che, pertanto, alla stregua del petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, spetta al medesimo rimettente verificare se, in conseguenza delle profonde modifiche che il quadro normativo è venuto a subire in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Fri Mar 19 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

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Massime

ORD. 108/93. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVE TESTIMONIALI - FALSITA' RISCONTRATE NELLA MANCATA CONFERMA DI DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE NELLE INDAGINI PRELIMINARI - TRASMISSIONE IMMEDIATA DEL VERBALE AL PUBBLICO MINISTERO E SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO IN ATTESA DEL GIUDIZIO SULLA FALSA TESTIMONIANZA - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE LAMENTATA NECESSITA' DELLA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA ASSOLUTORIA NON PIU' MODIFICABILE NEPPUR QUANDO LA MANCATA CONFERMA DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SI DIMOSTRI FRUTTO DI INTIMIDAZIONE O SUBORNAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER 'IUS SUPERVENIENS'.

Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche', alla stregua del 'petitum' che mostra di perseguire, verifichi se, in seguito alle profonde modifiche che il quadro normativo ha subito, in ordine allo specifico tema della prova testimoniale, per effetto delle dichiarazioni di parziale illegittimita' (S. nn. 24 e 255 del 1992) degli artt. 195, quarto comma (con conseguente ammissibilita' della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni) e 500, terzo comma, cod.proc.pen. (con conseguente possibile acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) e alla successiva sostituzione dello stesso art. 500 cod.proc.pen. ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 7 agosto 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 306) in virtu' dei commi quarto e quinto del quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale, in presenza di determinate condizioni, sono valutate come prove, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo 'a quo'. - V. S. nn. 24/1992 e 255/1992 (gia' citate nel testo).

Parametri costituzionali