Pronuncia 210/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, rof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino sull'impugnazione proposta dal p.m. nei confronti di Morabito Antonio, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Jun 02 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 210/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - DIVIETO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER LA PERSONA AFFETTA DA AIDS CONCLAMATA O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SOGGETTI AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA, MA IN STADI DIVERSI, E A QUELLI AFFETTI DA PATOLOGIE DIVERSE ALTRETTANTO GRAVI E IRREVERSIBILI - ESCLUSIONE - PARTICOLARE RILEVANZA DEL PROBLEMA DELLA INFEZIONE DA HIV ALL'INTERNO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come gia' osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, e' rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacche' il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticita', quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione e' quindi possibile intravedere tra malati 'comuni' e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perche' quest'ultimo si incentra sulla necessita' di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalita' dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e' funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali