Pronuncia 205/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Apr 29 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 205/93. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER INFERMITA' PSICHICA - RITENUTA PRECLUSIONE PER IL G.I.P. DI VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DI COMPARAZIONE CON LE AGGRAVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE O DELLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA MINIMA DELLA MISURA DI SICUREZZA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - CADUCAZIONE, PER DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, DEL PRESUPPOSTO NORMATIVO DELLA QUESTIONE (ART. 425, COD.PROC.PEN.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. 41/1993) relativa all'art. 425 cod.proc.pen., nella parte in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non imputabile, risulta caducata la possibilita' per il giudice 'a quo' di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "per infermita' psichica", e viene quindi anche meno il corrispondente potere previsto dall'art. 426, lett. c), cod.proc.pen. di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Conseguentemente le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dedotti al riguardo, si rivelano prive di fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale erano basate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - Oltre alla sent. n. 41/1993, citata nel testo, vedi, in materia di preclusione per il G.I.P. di tenere conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione con le aggravanti in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, la sent. 233/1984 (dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 484, n. 2, del codice abrogato).