About

Pronuncia 228/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 novembre 1997 e il 26 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia, iscritte ai nn. 136 del registro ordinanze 1998 e n. 63 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999 . Visti l'atto di costituzione di Bordin Franco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 228/99. PROCESSO PENALE - INDAGATO INFERMO DI MENTE SOCIALMENTE PERICOLOSO - APPLICABILITA' DELLA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO OPPURE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN IDONEA STRUTTURA DEL SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL POTERE DI SCELTA CIRCA LA MISURA DA RICHIEDERE AL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.

Parametri costituzionali