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Pronuncia 324/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, quarto comma, del codice penale e dell'art. 312 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, quarto comma, del codice penale; c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario; d) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Valerio Onida

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

Massime

SENT. 324/98 A. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE AI MINORI RICONOSCIUTI INFERMI DI MENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI ANCHE NEL CIRCUITO PENALE - PROSPETTATA PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DI QUALSIASI MENZIONE, NEL DECRETO PRESIDENZIALE SUL PROCESSO PENALE MINORILE N. 448 DEL 1988, IN ORDINE ALLA CONTESTATA MISURA - ESCLUSIONE - PREVALENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE 'A QUO', SUL PUNTO, NELLA NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA.

Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della liberta' vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunita': art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non puo' precludere l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benche' il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, e' decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorita' rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro

SENT. 324/98 B. MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA O DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DI MINORI INFERMI DI MENTE ANCHE SE PROSCIOLTI PER RAGIONI D'ETA', SENZA DIFFERENZIAZIONI DI DISCIPLINA E TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, IN FORZA DEI QUALI, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTAMENTO DEI MINORI, ANCHE NEL CIRCUITO PENALE, DEVE ESSERE IN OGNI CASO ADEGUATO ALLE ESIGENZE PROPRIE DEL LORO ESSERE DI PERSONE IN FORMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SPETTANZA AL LEGISLATORE DEL COMPITO DI COLMARE IL VUOTO NORMATIVO PRODOTTO DALLA DECISIONE ADOTTATA.

Le disposizioni degli artt. 206 e 222, commi quarto, primo e secondo, cod. pen., che prevedono, o quanto meno consentono, in determinate condizioni, nei confronti dei minori infermi di mente, anche quando siano stati prosciolti per ragioni di eta', e senza alcuna differenziazione di trattamento rispetto agli adulti, l'applicazione, in via provvisoria o definitiva, della misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, vanno dichiarate illegittime per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost.. Comune agli invocati precetti costituzionali, infatti, e' il postulato che il trattamento penale dei minori risulti improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'eta' minorile, esigenze espresse anche dalla norme internazionali sulla tutela dei minori (v., in particolare, l'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) da cui si ha conferma che il minore, anche se affetto da infermita' psichica, e' prima di tutto un minore e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione ed assistito. Ne' alla adottata pronuncia di incostituzionalita' - alla quale un significativo sostegno viene indirettamente anche dall'avere il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, previsto il ricovero provvisorio (art. 286, comma 1, ma v. anche l'art. 73) non gia' in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" - e' di ostacolo il fatto che, per effetto di essa, con la eliminazione - che immediatamente ne consegue - di una misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone giudicate socialmente pericolose, viene a crearsi un vuoto normativo, spettando al legislatore di provvedere a colmarlo, con previsioni adeguate anche in ordine all'apprestamento delle necessarie misure organizzative e strutturali. - Riguardo ai richiamati principi costituzionali sulla tutela dei minori, v., tra le tante, S. nn. 403/1997, 109/1997, 168/1994 e 125/1992. Sulle finalita' della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. S. n. 139/1982. red.: S. Pomodoro

SENT. 324/98 C. PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA - NORMA GENERALE DEL CODICE - LAMENTATA POSSIBILITA' DI DISPORRE, IN BASE AD ESSA, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, IN VIA PROVVISORIA, IL RICOVERO DEL MINORE INFERMO DI MENTE IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESIGENTI, A TUTELA DEI MINORI, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, UN TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DEL CODICE PENALE, CONTESTUALMENTE IMPUGNATE, CONCERNENTI LA MISURA DETENTIVA 'DE QUA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., dell'art. 312 cod. proc. pen., che prevede, in generale, le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Tale disposizione, infatti, e' stata impugnata in quanto, secondo il giudice 'a quo', avrebbe permesso di disporre, in via provvisoria, in ogni stato e grado del procedimento, il ricovero del minore infermo di mente in ospedale psichiatrico giudiziario, e pertanto, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 206 e 222 del codice penale - contestualmente anche denunciate - che la contestata misura prevedevano o comunque consentivano senza le differenziazioni di trattamento richieste a tutela del minore, e' ora sicuramente inapplicabile nel processo di provenienza. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro