Pronuncia 283/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Asti, nel procedimento penale a carico di Bergadani Giuseppina, iscritta al n. 1338 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima serie speciale - dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Wed Jul 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 283/97. PROCESSO PENALE - ESAME DIRETTO E CONTROESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI PERSONA MAGGIORENNE AFFETTA DA DISTURBI PSICHICI - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - LAMENTATA MANCATA APPLICABILITA' DEI CRITERI PREVISTI PER L'ESAME TESTIMONIALE DEL MINORE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VIOLAZIONE ART. 2 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalita' per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinita' della prova, ma non puo' essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui e' chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalita' esige che la stessa regola sia derogabile, non gia' in via generale, bensi' in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma