Pronuncia 448/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Franco Battaggia, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Franco Battaggia; Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato Elio Zaffaloni per Franco Battaggia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2, numero 67, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Tue Oct 24 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 448/95. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RICHIESTA DELLE PARTI CHE HANNO CONCORDATO SULL'ACCOGLIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEI MOTIVI DI APPELLO E HANNO INDICATO LA MISURA DELLA PENA APPLICABILE (C.D. "PATTEGGIAMENTO IN APPELLO") - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA INCOMPARABILITA' DEL PATTEGGIAMENTO IN APPELLO RISPETTO AL PATTEGGIAMENTO IN SENSO PROPRIO - INSUSSISTENZA NEL PRIMO CASO DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITA', TRATTANDOSI DI GIUDICE GIA' INVESTITO IN SEDE PROPRIA DEL MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti