Pronuncia 267/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura di Roma sul procedimento penale a carico di Conti Orientalina, iscritta al n. 71 del registro ordinanza 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 (R.O. n. 71 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del codice di procedura penale nelle parti in cui non consentono al P.M. di impugnare il provvedimento del G.I.P. che abbia respinto la sua richiesta di sequestro preventivo; che, a parere della remittente, risulterebbe violato l'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 3, della legge-delega che prevedeva la partecipazione dell'accusa e della difesa su base di parità in ogni stato e grado del procedimento; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilevato che l'art. 17 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 1991, ha inserito nel codice di rito l'art. 322-bis, il quale prevede la impugnabilità del provvedimento di cui trattasi, ed ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo; Considerato che il rilievo dell'Avvocatura Generale dello Stato è fondato e che effettivamente il provvedimento del G.I.P. è impugnabile ex 322- bis del codice di procedura penale e che, pertanto, il giudice a quo deve valutare, alla stregua della nuova disciplina, la rilevanza della questione sollevata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Wed Jun 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: GALLO

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Massime

ORD. 267/91. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO PREVENTIVO - RICHIESTA DEL P.M. - RIGETTO DEL GIP - IMPUGNABILITA' - OMESSA PREVISIONE PER IL P.M. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA (PARITA' TRA LE PARTI) - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova disciplina introdotta con l'art. 17, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12. (art. 322 bis, cod.proc.pen.) che prevede l'impugnabilita' per tutte le parti interessate dai provvedimenti del GIP in materia di sequestro preventivo.

Parametri costituzionali