Pronuncia 31/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Asti, nel procedimento penale a carico di T.B. ed altro, con ordinanza del 10 novembre 2015, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 dal giudice del Tribunale ordinario di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Thu Feb 09 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Processo penale - Notifica personale all'imputato della vocatio in iudicium - Omessa previsione nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto ad essere informati dell'accusa penale - Lacunosa descrizione della fattispecie di causa, aberratio ictus, richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, difetto di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 14