Pronuncia 42/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 631 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di C. M., con ordinanza del 5 aprile 2017, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 631 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Fri Mar 02 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Caricamento annuncio...

Massime

Processo penale - Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili - Casi di revisione - Revisione in base ad elementi che siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia influito negativamente sul trattamento sanzionatorio del condannato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, diritto di difesa, finalità rieducativa della pena e imparzialità del giudizio - Carente descrizione dei fatti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. - dell'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato. L'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione dei fatti, oggettivamente incompatibili tra loro, su cui si fondano le diverse sentenze passate in giudicato, perché non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l'aggravante sono diversi da quelli contenuti in quella oggetto della richiesta di revisione, dato che non è sufficiente, al fine di individuare gli elementi che potrebbero dare luogo al conflitto teorico di giudicati, allegare il contrasto tra i "dispositivi" delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza della stessa aggravante. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ). Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).