Pronuncia 406/1999
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dal pretore di Venezia nel procedimentopenale a carico di Primoz Sancin, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito: Fri Oct 29 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 406/99 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO, A CARICO DI IMPUTATO APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENA) - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 11 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' DELLE GARANZIE PREVISTE A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE - NORMA CHE PREVEDE IL DOVERE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, QUANDO CIO' SERVE AD ASSICURARE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA, DI TENER CONTO DELL'APPARTENENZA ETNICA O LINGUISTICA DELL'IMPUTATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 26, comma 2