Pronuncia 320/2007
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 21 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, del 6 aprile e del 28 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 275 e 589 del registro ordinanze 2006 ed al n. 115 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 1 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Giovanni Maria Flick
Data deposito: Fri Jul 20 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BILE
Massime
Processo penale - Principio di parità tra le parti - Identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato - Esclusione, nei limiti della ragionevolezza.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Norme citate
- legge-Art. 2
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
Parametri costituzionali
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Modifiche normative - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 2
Parametri costituzionali
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Modifiche normative - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 - Necessità di intervento sui commi 1 e 3 dello stesso articolo 10, specificamente coinvolti come oggetto da scrutinio - Esclusione, essendo l'adottata declaratoria di incostituzionalità satisfattiva del 'petitum' del rimettente.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 1
- legge-Art. 10, comma 3