Pronuncia 274/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di G.M. con ordinanza dell'11 marzo 2008, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito: Thu Oct 29 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Processo penale - Sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello dell'imputato - Preclusione - Irrazionalità intrinseca e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. >-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario. >-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991. >-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.