Pronuncia 274/2009
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di G.M. con ordinanza dell'11 marzo 2008, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Giuseppe Frigo
Data deposito: Thu Oct 29 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Processo penale - Sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello dell'imputato - Preclusione - Irrazionalità intrinseca e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 443, comma 1
- legge-Art. 2