Pronuncia 283/2000
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di procedimenti di ricusazione proposti da alcuni imputati, con ordinanze emesse il 22 aprile 1999 dalla Corte di appello di Torino e il 23 febbraio 1999 dalla Corte di appello di Napoli, iscritte al n. 396 del registro ordinanze 1999 e al n. 94 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella
Relatore: Guido Neppi Modona
Data deposito: Fri Jul 14 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: MIRABELLI
Massime
Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principw del giusto processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24