Pronuncia 283/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di procedimenti di ricusazione proposti da alcuni imputati, con ordinanze emesse il 22 aprile 1999 dalla Corte di appello di Torino e il 23 febbraio 1999 dalla Corte di appello di Napoli, iscritte al n. 396 del registro ordinanze 1999 e al n. 94 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Fri Jul 14 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

Caricamento annuncio...

Massime

Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principw del giusto processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialita' - neutralita' del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione e' imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si e' richiamata nell'affermare l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilita' e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove e' stato affermata l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attivita' del giudice che ne pregiudicano l'imparzialita', non e' sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.

Parametri costituzionali