Pronuncia 331/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 1° dicembre ed il 6 ottobre 1993 (n. 2 ordinanze) dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata nei procedimenti di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Braconi Maurizio, Ercoli Giuseppe e Gregori Luigi, iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: PESCATORE

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Massime

SENT. 331/94. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE NELLA LIBERTA' CONTROLLATA IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONDANNATI DICHIARATI FALLITI CON PROCEDURA FALLIMENTARE ANCORA IN CORSO - DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A SEI MESI NEI CASI DI TEMPORANEA INSOLVENZA - RITENUTA REITERABILITA' DEL DIFFERIMENTO PER NON PIU' DI DUE VOLTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NEI CUI CONFRONTI VI SIA STATA LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come sostenuto dalla dottrina e come emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte, l'interpretazione da dare all'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. non e' quella, come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo', secondo la quale il potere di differimento (per un tempo non eccedente i sei mesi) della conversione della pena pecuniaria per i casi di temporanea insolvenza e' esercitabile dal magistrato di sorveglianza per non piu' di due volte, bensi' quella secondo la quale e' consentita la libera reiterabilita' del differimento sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o nella solvibilita' (nel qual caso si procedera' alla esazione della somma dovuta) o nella insolvibilita' (nel qual caso si procedera' a conversione). Pertanto la questione circa la lamentata impossibilita' di differire ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nelle ipotesi in cui perduri la temporanea insolvenza, tra le quali rientra certamente quella in cui si viene a trovare il condannato fallito nei cui confronti la procedura fallimentare non sia ancora chiusa, deve essere dichiarata infondata, data l'erroneita' della premessa interpretativa da cui parte il giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen.). - Su analoghe questioni sorte riguardo all'art. 136 cod. pen. e al nuovo regime introdotto in materia dalla legge n. 689 del 1981, v. S. nn. 149/1971, 131/1979, 108/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali