Pronuncia 154/2001
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici : Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) ( quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( del codice penale, dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e degli articoli 102 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Napoli, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) ( quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( del codice penale, nonchè dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della predetta legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Relatore: Valerio Onida
Data deposito:
Tipologia: O
Presidente: RUPERTO
Massime
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena pecuniaria in pena diversa per insolvibilità del condannato - Mancata esclusione dell'applicabilita' agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Difetto palese di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 18
- legge-Art. 101
- codice penale-Art. 24
- codice di procedura penale-Art. 660
- codice penale-Art. 17
- legge-Art. 102
Parametri costituzionali
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione in pena diversa - Revoca della pena convertita e applicazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni sulla conversione - Mancata esclusione dell'applicabilità agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 108