Pronuncia 154/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici : Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) ( quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( del codice penale, dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e degli articoli 102 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Napoli, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) ( quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( del codice penale, nonchè dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della predetta legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Relatore: Valerio Onida

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: RUPERTO

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Massime

Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena pecuniaria in pena diversa per insolvibilità del condannato - Mancata esclusione dell'applicabilita' agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Difetto palese di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.

Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate. M.R.

Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione in pena diversa - Revoca della pena convertita e applicazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni sulla conversione - Mancata esclusione dell'applicabilità agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, nei limiti in cui non esclude l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Infatti, in primo luogo, le prescrizioni inerenti alla libertà controllata sono determinate, in parte, dal magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena pecuniaria, e che può adattare le prescrizioni medesime alla situazione individuale del condannato; in secondo luogo, non è vero il presupposto in fatto da cui muove il rimettente, e cioè che la violazione delle prescrizioni da parte del giovane condannato sarebbe "pressoche' inevitabile"; in terzo luogo, l'ipotesi della conversione della libertà controllata in pena detentiva non è affatto inevitabile, posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà. - Sui limiti e condizioni di applicabilità al minore della disciplina in tema di conversione delle pene detentive brevi, v. ordinanza n. 418/1990. M.R.

Norme citate

  • legge-Art. 108