Pronuncia 119/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 660 del codice di procedura penale e 133- bis e ter del codice penale, in relazione agli artt. 660 del codice di procedura penale e 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal Magistrato di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bertazzoli Marco, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dell'art. 660 del codice di procedura penale e degli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 119/94 A. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' IN LIBERTA' CONTROLLATA CON RITIRO OBBLIGATORIO DEL PASSAPORTO - NECESSARIA APPLICAZIONE DI TALI MISURE NEI CASI IN CUI LA PENA PECUNIARIA SIA PARTICOLARMENTE ELEVATA - CONSEGUENTE SPROPORZIONE, A SCAPITO DEI NON ABBIENTI, TRA SANZIONE SOSTITUTIVA E PENA PECUNIARIA, CON INCIDENZA, A CARICO DI CHI PER LA PROPRIA ATTIVITA' DEVE RECARSI ALL'ESTERO, SUL DIRITTO AL LAVORO E SULLA FUNZIONE DELLO STESSO AI FINI RIEDUCATIVI - RICHIESTA, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, NON DI UNA PURA E SEMPLICE CADUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, MA DI UNA MODIFICA, NON CONSENTITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DELLA NORMATIVA VIGENTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 102
- legge-Art. 62
- codice di procedura penale-Art. 660
- legge-Art. 107
- legge-Art. 64
- legge-Art. 103
- legge-Art. 56
SENT. 119/94 B. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NORME VIGENTI - APPLICAZIONE DELLE STESSE NEI CASI DI PENE PECUNIARIE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO - NON RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA PENA - FONDAMENTO DELLA CONVERSIONE SUL "DATO OGGETTIVO DELLA INCOLPEVOLE INSOLVENZA" - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO CHE IL CONDANNATO SIA O MENO PERSONA ABBIENTE - RICHIESTA, IN BASE ALLA DENUNCIATA NECESSITA' DI OPPORTUNE MODIFICHE DEL SISTEMA, DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Norme citate
- legge-Art. 102
- legge-Art. 107
- codice penale-Art. 133 TER
- codice di procedura penale-Art. 660
- legge-Art. 103
- codice penale-Art. 133 BIS