Articolo 464 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 164/1997Depositata il 04/06/1997
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsa'>>, perche' la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsita' del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolica' - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 464, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.