Articolo 111 - CODICE PENALE
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(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)
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