Articolo 235 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/1987Depositata il 09/04/1987
Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e` intervenuta la legge 10 ottobre 1986 n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosita` sociale presunta - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto e` persona socialmente pericolosa". Spetta, pertanto, all'interprete stabilire se la nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 L. 685 del 1975, nonche` sull'art.164, secondo comma, n. 2 c.p. e in particolare renda non piu` obbligatoria la irrogazione della contestata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 81, primo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 e 235 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, e 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 235
- legge-Art. 81, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.