Articolo 106 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Ove una questione gia' dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono stati addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronuncia (nella specie e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975).
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualita' a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. E' evidente, infatti, che l'asserita disparita' di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualita' nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualita', toglie ogni rilevanza all'attivita' criminosa dell'imputato) e' pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi e' stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversita' di trattamento, e' ovvio che cio' costituisce mera disparita' di fatto, irrilevante in questa sede.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia, sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen., e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.