Pronuncia 163/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pitzalis Silvio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati; udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano, dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 163/72 A. REATI E PENE - RECIDIVA - COD. PEN., ART. 106 - DISPONE CHE, AGLI EFFETTI DELLA RECIDIVA, SI TENGA CONTO ANCHE DELLE CONDANNE PER LE QUALI SIA INTERVENUTA AMNISTIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL CASO IN CUI L'AMNISTIA INTERVENGA PRIMA DELLA CONDANNA - INSUSSISTENZA - OBIETTIVA DISPARITA' TRA LE DUE SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia, sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen., e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

Parametri costituzionali

SENT. 163/72 B. AMNISTIA - AMNISTIA PROPRIA ED IMPROPRIA - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE - DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA - RAZIONALITA'.

Nel caso di amnistia propria non si deve effettuare un vero e proprio giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione dell'entita' della pena, poiche', invece, una volta intervenuta l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen., della non punibilita' del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che esso non sussiste e non e' previsto come reato o non e' addebitabile all'indiziato. Si e' pertanto in presenza di una obiettiva disparita' tra l'amnistia propria e quella impropria, dato che in una di esse, mancando ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilita' di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non piu' contestabile qualificazione di illecito penale del fatto di cui si e' chiamati a rispondere. Sicche' l'art. 151 cod. pen., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 163/72 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - MERE DISPARITA' DI FATTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - AMNISTIA INTERVENUTA PRIMA O DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.

La diversita' che puo' nascere fra i trattamenti a riguardo di due soggetti imputati dello stesso reato per la circostanza fortuita del sopravvenire del decreto di amnistia in un momento anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e' espressione di una mera disparita' di fatto, cui e' estranea la legge ed e' irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali