Pronuncia 69/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di Rapisarda Filippo, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972; 2) ordinanza emessa il 19 novembre 1973 dal tribunale di Venezia nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Tommasini Bruno, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 69/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE ATTINENTE A FASI ULTERIORI DEL PROCEDIMENTO E CONDIZIONATA A SITUAZIONI ALLO STATO MERAMENTE IPOTIZZABILI E NON ATTUALI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - COD.PROC.PEN., ART. 642.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 642 c.p.p., sollevata dal giudice di sorveglianza prima di provvedere sulla richiesta del p.m., poiche' trattasi di questione attinente a fasi ulteriori del procedimento, allo stato meramente ipotizzabile e, quindi, non attuali. - Cfr. sent. n. 168/1977; sentt. nn. 19/1974 e 110/1974.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 642

SENT. 69/75 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD.PROC.PEN., ART. 636 - INVITO DEL GIUDICE ALL'INTERESSATO A FARE DICHIARAZIONI IN SUO FAVORE - INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - EQUIPARAZIONE DELL'INVITO ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONTENUTO DELL'ATTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalita', l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioe' indicare non solo la forma di pericolosita' attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 636

SENT. 69/75 C. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA COD. PROC. PEN., ART. 637 - INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE PER IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - INVITO A COMPARIRE DINANZI AL GIUDICE - CONTENUTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 637 c.p.p. (sollevata sotto il profilo che detta norma non prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto per gli accertamenti del giudice di sorveglianza) in quanto, dovendosi ritenere operanti nel processo di sicurezza, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (sentt. n. 168 del 1972 e 110 del 1974), e' indubbio che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione della misura debbano essere osservate tutte le formalita' necessarie all'espletamento della difesa e che, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, debbano essere rispettate dal giudice le regole ordinarie anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 637

SENT. 69/75 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4, SECONDO COMMA - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE - INVITO A COMPARIRE INNANZI AL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTENUTO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione poiche' le decisioni di questa Corte concernenti gli artt. 636 e 637 si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione che a quelle fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968).

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 2

SENT. 69/75 E. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 106 - CONDANNE PER LE QUALI E' INTERVENUTA UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO (AMNISTIA) - EFFETTI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' A DELINQUERE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI CHE BENEFICIANO DI AMNISTIA IMPROPRIA O PROPRIA - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualita' a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. E' evidente, infatti, che l'asserita disparita' di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualita' nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualita', toglie ogni rilevanza all'attivita' criminosa dell'imputato) e' pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi e' stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversita' di trattamento, e' ovvio che cio' costituisce mera disparita' di fatto, irrilevante in questa sede.

Parametri costituzionali

SENT. 69/75 F. REATI E PENE - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'artt. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., gia' dichiarata da questa Corte non fondata con sent. n. 168 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 44 del 1973.

Parametri costituzionali

SENT. 69/75 G. REATI E PENE - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - COD.PEN., ART. 109, SECONDO COMMA - SOGGETTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE NEGLI ARTT. 102 E 103 - POSSIBILITA' DI PRONUNZIA IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'ESECUZIONE DELLA PENA, SULLA BASE DELLA CONDOTTA GIA' CONSIDERATA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 cod. pen., gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972.