Pronuncia 69/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di Rapisarda Filippo, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972; 2) ordinanza emessa il 19 novembre 1973 dal tribunale di Venezia nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Tommasini Bruno, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972; d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 69/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE ATTINENTE A FASI ULTERIORI DEL PROCEDIMENTO E CONDIZIONATA A SITUAZIONI ALLO STATO MERAMENTE IPOTIZZABILI E NON ATTUALI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - COD.PROC.PEN., ART. 642.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 642
Parametri costituzionali
SENT. 69/75 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD.PROC.PEN., ART. 636 - INVITO DEL GIUDICE ALL'INTERESSATO A FARE DICHIARAZIONI IN SUO FAVORE - INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - EQUIPARAZIONE DELL'INVITO ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONTENUTO DELL'ATTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 636
Parametri costituzionali
SENT. 69/75 C. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA COD. PROC. PEN., ART. 637 - INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE PER IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - INVITO A COMPARIRE DINANZI AL GIUDICE - CONTENUTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 637
Parametri costituzionali
SENT. 69/75 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4, SECONDO COMMA - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE - INVITO A COMPARIRE INNANZI AL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTENUTO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 2