Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies33343535-bis3637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bisuno270-ter270-quater270-quateruno270-quinquies270-quinquiesuno270-quinquiesdue270-quinquiestre270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-teruno322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bisuno416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quateruno600-quinquies600-sexies600-septies600-septiesuno600-septiesdue600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bisuno603-bisdue603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quateruno635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis876

Articolo 102 - CODICE PENALE

. (Abitualita' presunta dalla legge) E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 281/1988Depositata il 10/03/1988

ORD. 281/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DEL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - MANCATA ESTENSIONE AI CASI DI ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ARTT. 102, 109. - COST., ART. 3.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` proposta in via meramente astratta e ipotetica, ovvero quando il giudice a quo ometta di scegliere la norma da applicare nel caso concreto. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 102 e 109 del cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 146/1985, 182/1984, 115/1983.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 22/1985Depositata il 30/01/1985

ORD. 22/85. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - PRESUNZIONE DI LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 c.p., sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la declaratoria di abitualita' del delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosita' sociale del soggetto, in quanto tale previsione non contrasta con la finalita' rieducativa della pena. - O. n. 19/1984.

Norme citate

  • codice penale-Art. 102

Parametri costituzionali

Pronuncia 19/1984Depositata il 07/02/1984

ORD. 19/84. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 168/1972, 139/1982 e 140/1982.

Norme citate

  • codice penale-Art. 102

Parametri costituzionali

Pronuncia 140/1982Depositata il 27/07/1982

SENT. 140/82 - MISURE DI SICUREZZA - DELINQUENTE ABITUALE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.

La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 102

Parametri costituzionali

Pronuncia 56/1978Depositata il 10/05/1978

ORD. 56/78. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 143/1976.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 143/1976Depositata il 22/06/1976

SENT. 143/76. REATI E PENE - ABITUALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - EFFETTI - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 102 E 109, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE PER ASSENZA O CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La circostanza che il legislatore preveda come obbligatoria l'adozione di un provvedimento, in relazione al verificarsi di ipotesi astrattamente previste, non comporta, di per se' violazione dell'art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati poiche' anche in tal caso e' pur sempre possibile individuare il processo logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla soluzione delle questioni sottoposte al suo esame attraverso l'enunciazione della sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento (nella specie trattasi degli artt. 102 e 109 c.p., relativi alla abitualita' presunta dalla legge). Le pronunzie che il giudice e' chiamato ad emettere - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 109 e 204 c.p. - circa la abitualita' nel reato del soggetto e l'applicabilita' al medesimo delle misure di sicurezza, non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla legge, di cui all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i presupposti di fatto richiesti per la dichiarazione (specie, gravita', numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunciate) rimanendo sottratta ad ogni suo apprezzamento l'indagine sulla sussistenza di una pericolosita' sociale del soggetto; laddove nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204 c.p. l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 203 c.p., e cio' anche se si tratti di soggetto da dichiarare delinquente abituale secondo quanto disposto dall'art. 102 c.p. - S. nn. 68/1967, 64/1970, 4/1970, 89/1972.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 69/1975Depositata il 25/03/1975

SENT. 69/75 F. REATI E PENE - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'artt. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., gia' dichiarata da questa Corte non fondata con sent. n. 168 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 44 del 1973.

Norme citate

  • codice penale-Art. 102

Parametri costituzionali

Pronuncia 19/1974Depositata il 30/01/1974

SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.

Parametri costituzionali

Pronuncia 19/1974Depositata il 30/01/1974

SENT. 19/74 D. MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.

Parametri costituzionali

Pronuncia 19/1974Depositata il 30/01/1974

SENT. 19/74 E. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.