Pronuncia 19/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 208, 216, nn. 1 e 2,217 del codice penale e degli artt. 642,646 e 647 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 22 aprile e il 6 maggio 1971 dal pretore di Livorno nei procedimenti penali a carico di Ceccardi Fernando e di Basso Armando, iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1 e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione; dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646 e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giulio Gionfrida
Data deposito: Wed Jan 30 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 19/74 B. MISURE DI SICUREZZA - RETROATTIVITA' - ESCLUSIONE - (COSTITUZIONE, ART. 25; COD. PEN., ART. 199).
Parametri costituzionali
SENT. 19/74 C. MISURE DI SICUREZZA E PENE - DIVERSITA' DI STRUTTURA E FUNZIONE.
SENT. 19/74 D. MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 19/74 E. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 19/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 208, E COD. PROC. PEN., ART. 647 (RIESAME DELLA PERICOLOSITA') - COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646 - DECRETO DI REVOCA DI UNA MISURA DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA RISPETTO AL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 642
- codice di procedura penale 1930-Art. 646
- codice penale-Art. 208
- codice di procedura penale 1930-Art. 647