Pronuncia 19/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 208, 216, nn. 1 e 2,217 del codice penale e degli artt. 642,646 e 647 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 22 aprile e il 6 maggio 1971 dal pretore di Livorno nei procedimenti penali a carico di Ceccardi Fernando e di Basso Armando, iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1 e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione; dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646 e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Wed Jan 30 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.

Parametri costituzionali

SENT. 19/74 B. MISURE DI SICUREZZA - RETROATTIVITA' - ESCLUSIONE - (COSTITUZIONE, ART. 25; COD. PEN., ART. 199).

In base al riferimento della Costituzione (dato storico non revocabile in dubbio), nella materia de qua, al sistema esistente al momento della sua entrata in vigore, l'art. 25 Cost., sostanzialmente, ricalca le disposizioni del codice penale sui principi di legalita' e irretroattivita': rispettivamente, gli artt. 1 e 2 per la pena, e l'art. 199, per le misure di sicurezza. Quella della retroattivita' quale connotato delle misure di sicurezza e' percio' tesi palesemente erronea (da negarsi anche per la loro correlazione alla pericolosita', situazione per sua natura attuale).

Parametri costituzionali

SENT. 19/74 C. MISURE DI SICUREZZA E PENE - DIVERSITA' DI STRUTTURA E FUNZIONE.

Nella realta' del sistema costituzionale alle pene e alle misure di sicurezza sono assegnate strutture e funzioni essenzialmente diverse.

SENT. 19/74 D. MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.

Parametri costituzionali

SENT. 19/74 E. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.

Parametri costituzionali

SENT. 19/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 208, E COD. PROC. PEN., ART. 647 (RIESAME DELLA PERICOLOSITA') - COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646 - DECRETO DI REVOCA DI UNA MISURA DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA RISPETTO AL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.

La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 103, 112 Cost. degli artt. 208 c.p., e 642, 646 e 647 c.p.p. - nelle parti in cui prevedono che resti sospesa l'efficacia del decreto di revoca di una misura di sicurezza per effetto del ricorso proposto dal P.M. - e' inammissibile per difetto di rilevanza, ove sia proposta nel corso di un processo in cui il giudice deve ancora decidere l'applicazione della misura di sicurezza.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 642
  • codice di procedura penale 1930-Art. 646
  • codice penale-Art. 208
  • codice di procedura penale 1930-Art. 647