Pronuncia 143/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 aprile 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza a carico di Bruni Giancarlo e di Pandi Giorgio, iscritte ai nn. 240 e 241 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 111, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 143/76. REATI E PENE - ABITUALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - EFFETTI - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 102 E 109, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE PER ASSENZA O CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La circostanza che il legislatore preveda come obbligatoria l'adozione di un provvedimento, in relazione al verificarsi di ipotesi astrattamente previste, non comporta, di per se' violazione dell'art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati poiche' anche in tal caso e' pur sempre possibile individuare il processo logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla soluzione delle questioni sottoposte al suo esame attraverso l'enunciazione della sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento (nella specie trattasi degli artt. 102 e 109 c.p., relativi alla abitualita' presunta dalla legge). Le pronunzie che il giudice e' chiamato ad emettere - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 109 e 204 c.p. - circa la abitualita' nel reato del soggetto e l'applicabilita' al medesimo delle misure di sicurezza, non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla legge, di cui all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i presupposti di fatto richiesti per la dichiarazione (specie, gravita', numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunciate) rimanendo sottratta ad ogni suo apprezzamento l'indagine sulla sussistenza di una pericolosita' sociale del soggetto; laddove nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204 c.p. l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 203 c.p., e cio' anche se si tratti di soggetto da dichiarare delinquente abituale secondo quanto disposto dall'art. 102 c.p. - S. nn. 68/1967, 64/1970, 4/1970, 89/1972.

Parametri costituzionali