Pronuncia 143/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 20 aprile 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza a carico di Bruni Giancarlo e di Pandi Giorgio, iscritte ai nn. 240 e 241 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Nicola Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 111, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: ROSSI