Articolo 600-quinquies - CODICE PENALE
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(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).))
((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni)).
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